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Negli ultimi mesi si è creato non poca confusione attorno alla circolazione dei complessi trattore–semirimorchio che superano la lunghezza tradizionale di 16,50 metri. Proprio per fare chiarezza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto con una circolare datata 15 dicembre 2025, rivolta agli uffici della Motorizzazione Civile, con l’obiettivo di uniformare le modalità operative su tutto il territorio nazionale.

Il punto di partenza è una modifica normativa ormai nota agli addetti ai lavori. Con il Decreto Legge 121/2021, poi convertito nella Legge 156/2021, il Codice della Strada ha innalzato la lunghezza massima consentita per autoarticolati e autosnodati fino a 18,75 metri, includendo anche gli organi di traino. Questa possibilità, però, non è generalizzata: riguarda esclusivamente i veicoli destinati al trasporto intermodale strada-rotaia o strada-mare, a condizione che l’idoneità del rimorchio o dell’unità di carico sia formalmente certificata e che siano rispettati tutti gli altri limiti tecnici previsti.

Il problema nasce dal fatto che, a questo aggiornamento legislativo, non è seguito un adeguamento del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Il DPR 495/1992, infatti, continua a riportare all’articolo 216 il limite storico dei 16,50 metri per gli autoarticolati. Un disallineamento che ha generato interpretazioni diverse tra gli uffici e, di conseguenza, comportamenti non sempre coerenti.

È proprio su questo punto che la circolare ministeriale entra in gioco. In attesa di una revisione ufficiale del Regolamento, il Ministero fornisce una linea guida chiara: i semirimorchi con dimensioni ordinarie possono essere regolarmente ammessi alla circolazione anche se, una volta agganciati al trattore, il complesso supera i 16,50 metri complessivi. Il presupposto fondamentale è che vengano rispettate tutte le prescrizioni tecniche già previste dalla normativa vigente.

Il riferimento resta quindi l’articolo 216 del Regolamento, che definisce con precisione le caratteristiche dimensionali del semirimorchio. In particolare, la distanza tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio non deve superare i 12 metri, mentre quella tra lo stesso asse e la parte anteriore non può andare oltre i 2,04 metri. Se questi parametri sono rispettati, il veicolo non viene considerato “eccezionale” sotto il profilo della sagoma, anche nel caso in cui il complesso superi la soglia dei 16,50 metri.

Al contrario, se una di queste distanze non rientra nei limiti indicati, il semirimorchio viene automaticamente classificato come veicolo eccezionale. In questo scenario entrano in gioco le regole dell’articolo 10 del Codice della Strada, con obbligo di autorizzazioni specifiche, vincoli operativi e tutte le procedure tipiche dei trasporti eccezionali. Un aspetto tutt’altro che secondario per le imprese di autotrasporto e per i costruttori, perché segna il confine tra operatività ordinaria e regime speciale.

Un ultimo punto, ma non meno importante, riguarda i veicoli provenienti dall’estero. Il Ministero richiama l’attenzione degli uffici sulla fase di immatricolazione, sottolineando che anche i mezzi già registrati in altri Paesi devono essere verificati con estrema attenzione. Nessun automatismo, quindi: ogni complesso deve essere controllato per accertarne la piena conformità alle regole italiane in materia di sagoma e dimensioni.

In sintesi, la circolare non introduce nuove regole, ma mette ordine in un quadro normativo che negli anni si è evoluto in modo non sempre lineare. Per chi opera nel settore, il messaggio è chiaro: oggi è possibile andare oltre i 16,50 metri, ma solo rispettando con precisione i parametri tecnici che distinguono un veicolo “ordinario” da uno “eccezionale”.


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