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A partire dal 1° gennaio 2026 le imprese di autotrasporto merci potranno presentare la domanda per il rimborso delle accise su gasolio e HVO relative ai consumi del quarto trimestre 2025. Il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni è fissato al 2 febbraio 2026, come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La richiesta riguarda i rifornimenti effettuati nel periodo compreso tra 1° ottobre e 31 dicembre 2025 e consente il recupero parziale delle accise sui carburanti utilizzati dai veicoli industriali che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per agevolare la compilazione delle domande, l’ADM ha messo a disposizione una versione aggiornata del software ufficiale, utilizzabile per compilare e stampare le dichiarazioni. Il programma è accessibile tramite il portale istituzionale dedicato ai benefici sul gasolio da autotrazione, in conformità a quanto indicato nella Nota n. 846601 del 18 dicembre 2025.

Incremento delle accise su gasolio e HVO

Con il decreto del 14 maggio 2025, in vigore dal giorno successivo, l’aliquota ordinaria di accisa sul gasolio è stata innalzata da 617,40 a 632,40 euro per mille litri. Questo aumento, tuttavia, non interessa gli HVO a carattere ecosostenibile, che continuano ad applicare l’aliquota precedente di 617,40 euro per mille litri.

Il regime agevolato è riconosciuto solo agli HVO che rispettano quanto previsto dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n. 651/2014. In particolare, tali carburanti devono soddisfare i criteri di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra stabiliti dalla direttiva UE 2018/2001, ed essere prodotti utilizzando le materie prime elencate nell’allegato IX della stessa direttiva.

Rimborso accise: importi e casistiche previste

L’entità del rimborso riconosciuto alle imprese varia in base al tipo di carburante impiegato e alle informazioni dichiarate dal distributore. L’Agenzia delle Dogane ha individuato tre differenti situazioni operative, ciascuna associata a uno specifico quadro della dichiarazione.

L’ADM ha precisato che, in mancanza di informazioni certe fornite dal fornitore del carburante, per ragioni di tutela fiscale viene comunque applicata l’aliquota di 617,40 euro per mille litri.

Indicazione della targa e modalità di presentazione

Per accedere al beneficio resta obbligatorio indicare la targa del veicolo rifornito all’interno della fattura elettronica, come stabilito dalla nota ADM n. 64837 del 7 giugno 2018. L’assenza di tale dato comporta automaticamente l’esclusione dal rimborso.

Le dichiarazioni devono essere trasmesse attraverso il Servizio Telematico Doganale (EDI) dai soggetti autorizzati. In alternativa, è consentita la presentazione in formato cartaceo, accompagnata da supporto informatico, presso l’ufficio doganale territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa. Per le aziende stabilite in altri Stati membri dell’UE, l’ufficio competente è individuato nell’allegato 1 della nota ADM.

Veicoli ammessi e limiti ai consumi

Il rimborso accise è riconosciuto esclusivamente per i consumi riferiti a veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e appartenenti alle classi ambientali Euro 5 o superiori. Sono pertanto esclusi i mezzi Euro 4 o di classe inferiore.

Rimane inoltre valido il limite massimo di consumo fissato in 1 litro per ogni chilometro percorso, introdotto dall’articolo 8 del DL n. 124/2019. Le dichiarazioni che superano tale rapporto non vengono accettate. L’Agenzia ricorda che le dichiarazioni presentate hanno valore penale.

Compensazione del credito o rimborso diretto

Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, purché non vi siano contestazioni da parte dell’ufficio doganale. Il codice tributo da indicare è 6740.

In alternativa, l’impresa può optare per il rimborso in denaro. In caso di compensazione, non si applicano limiti annuali di utilizzo e il credito può essere speso fino alla fine dell’anno successivo a quello di maturazione. Eventuali importi non compensati devono essere richiesti a rimborso entro sei mesi.

Riferimenti normativi

Tutte le disposizioni operative, gli importi e le modalità illustrate derivano dalla Nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 846601 del 18 dicembre 2025, che include anche l’elenco degli uffici doganali competenti per le imprese con sede in altri Paesi dell’Unione europea.


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