Si apre il 1° ottobre la finestra per richiedere il rimborso delle accise su gasolio e HVO consumati dalle imprese di autotrasporto nel terzo trimestre 2026. La domanda potrà essere presentata fino al 2 novembre 2026.

La procedura introduce quest’anno una novità importante: chi sceglie di utilizzare il credito in compensazione dovrà trasmettere la dichiarazione esclusivamente online.
Rimborso accise: cosa cambia per le imprese
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo a disposizione il software per predisporre la dichiarazione relativa ai consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre.
Per utilizzare il credito in compensazione, dal 1° ottobre la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Chi non è ancora abilitato dovrà quindi procedere con la richiesta di accesso.
Chi richiede invece il rimborso in denaro potrà continuare a utilizzare anche la PEC e, nei casi previsti, la modalità cartacea.
Cambia inoltre il silenzio-assenso, il cui termine passa da 60 a 30 giorni. Per la compensazione tramite F24 resta il codice tributo 6740.
Gasolio: quanto spetta nel terzo trimestre
L’importo del rimborso varia in base al periodo di rifornimento. Per gasolio e HVO che non rientrano nelle condizioni particolari previste dal D.Lgs. 43/2025, gli importi sono:
- 1-3 luglio: 219,68 €/1.000 litri – Quadro A-1
- 4-27 luglio: 269,68 €/1.000 litri – Quadro A-2
- 28 luglio-17 settembre: 129,68 €/1.000 litri – Quadro A-3
- 18-25 settembre: 169,68 €/1.000 litri – Quadro A-4
- 26-30 settembre: 219,68 €/1.000 litri – Quadro A-5
Per gli HVO che rispettano le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025, gli importi cambiano in base alle diverse aliquote applicate durante il trimestre, con quadri da A-6 ad A-13.
Anche gli HVO per i quali il fornitore non fornisce informazioni sul rispetto delle condizioni normative seguono specifiche casistiche e quadri di riferimento.
Sono inoltre previste due situazioni residuali relative ai distributori privati: i quadri A-14 e A-15 prevedono un rimborso di 69,68 euro per mille litri per specifici rifornimenti effettuati con carburante pervenuto agli impianti in determinati periodi.
Quali veicoli possono ottenere il rimborso
Per il trasporto merci, l’agevolazione riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Sono esclusi i mezzi Euro 4 e precedenti: il beneficio riguarda quindi i veicoli Euro 5 e successivi.
Fatture e targhe: i controlli da fare
Prima di presentare la domanda è fondamentale verificare la documentazione. I consumi devono essere dimostrati attraverso le fatture e, per i rifornimenti presso impianti stradali, la fattura elettronica deve riportare la targa del veicolo.
Il rimborso è inoltre riconosciuto entro il limite di un litro di carburante per ogni chilometro percorso.
Per evitare errori, le imprese dovrebbero quindi controllare con anticipo fatture, targhe, date dei rifornimenti e tipologia di carburante, così da arrivare alla scadenza del 2 novembre 2026 con una dichiarazione corretta e completa.