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Tra luglio e settembre 2026 l’accisa sul gasolio è cambiata più volte. Per la prossima dichiarazione di rimborso sarà quindi necessario distinguere i rifornimenti in base alla data e all’aliquota applicata.

Per chi si prepara a presentare la prossima dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio, il terzo trimestre 2026 richiede un’attenzione particolare.

Nel periodo compreso tra luglio e settembre, infatti, l’aliquota applicata al gasolio è cambiata più volte. Di conseguenza, non sarà possibile utilizzare un unico valore per tutti i rifornimenti effettuati nel trimestre: ogni acquisto dovrà essere associato alla relativa aliquota.

Il riferimento per il calcolo è l’accisa prevista per il gasolio commerciale, fissata a 403,22 euro per mille litri. Il beneficio spettante all’autotrasportatore viene determinato sulla base della differenza tra questo importo e l’accisa effettivamente applicata al momento del rifornimento.

Gasolio commerciale: quali importi considerare

Nel terzo trimestre del 2026 si sono susseguite diverse aliquote, con conseguenti variazioni dell’importo recuperabile.

Per i rifornimenti effettuati dal 1° al 3 luglio 2026, l’accisa era pari a 622,90 euro per mille litri. La differenza rispetto all’aliquota del gasolio commerciale determina un recupero di 219,68 euro per mille litri, cioè 0,21968 euro per ogni litro.

Dal 4 al 27 luglio l’importo dell’accisa è invece salito a 672,90 euro per mille litri. In questo periodo il beneficio riconoscibile agli autotrasportatori raggiunge quindi 269,68 euro per mille litri.

La situazione cambia nuovamente dal 28 luglio al 17 settembre, quando l’accisa scende a 532,90 euro per mille litri. Di conseguenza, anche il rimborso si riduce a 129,68 euro per mille litri.

Dal 18 al 25 settembre si registra un nuovo aumento: l’aliquota arriva a 572,90 euro per mille litri, mentre il beneficio torna a 169,68 euro per mille litri.

Infine, dal 26 settembre al 5 ottobre, l’accisa viene nuovamente fissata a 622,90 euro per mille litri, con un recupero di 219,68 euro ogni mille litri.

La scadenza temporale da non confondere

C’è però un aspetto fondamentale da tenere presente quando si prepara la dichiarazione.

La domanda relativa al terzo trimestre 2026 prende in considerazione esclusivamente i rifornimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre.

Questo significa che i litri acquistati nei primi giorni di ottobre non devono essere inseriti nella dichiarazione del terzo trimestre, anche se dal 26 settembre al 5 ottobre è rimasta in vigore la stessa aliquota.

I rifornimenti effettuati dal 1° al 5 ottobre confluiranno infatti nella dichiarazione relativa al quarto trimestre 2026.

La data riportata nella documentazione di acquisto diventa quindi essenziale per stabilire in quale periodo inserire ciascun rifornimento.

Come evitare errori nella dichiarazione

Con più aliquote applicate nell’arco di pochi mesi, prima di presentare la domanda è consigliabile effettuare un controllo completo della documentazione.

Il primo passaggio consiste nel suddividere i rifornimenti in base alle diverse finestre temporali e associare a ciascun periodo il relativo importo di rimborso.

Per le imprese di autotrasporto è inoltre importante verificare che le fatture e la documentazione dei rifornimenti riportino correttamente i dati necessari, a partire dalla targa del veicolo.

Data del rifornimento, quantità di gasolio acquistata e veicolo interessato sono infatti gli elementi che permettono di ricostruire correttamente l’importo spettante.


Considerazioni finali

Il terzo trimestre 2026 presenta quindi una particolarità da non sottovalutare: in appena tre mesi si sono susseguite cinque diverse fasce di aliquota.

Per questo, nella preparazione della dichiarazione di rimborso, applicare lo stesso importo a tutti i litri acquistati potrebbe portare a un calcolo errato.

Una verifica preventiva di date, quantità, fatture e targhe dei veicoli permette invece di suddividere correttamente i rifornimenti e determinare il beneficio spettante per ciascun periodo.


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