Le imprese di autotrasporto possono richiedere il rimborso delle accise sui consumi effettuati tra aprile e giugno 2026. Attenzione alle nuove aliquote, ai diversi periodi di riferimento e alla documentazione da verificare prima dell’invio.

Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio per i consumi del secondo trimestre. Facciamo il punto su requisiti, importi, documentazione necessaria, modalità di presentazione e sulle novità che entreranno in vigore dal 1° ottobre 2026.
Le imprese di autotrasporto hanno tempo dal 1° al 31 luglio 2026 per presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del secondo trimestre 2026, cioè ai rifornimenti effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno. Le modalità operative sono state confermate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la nota del 24 giugno 2026.
Per questa finestra restano ancora disponibili i consueti canali di presentazione: Servizio Telematico Doganale E.D.I., PEC all’Ufficio delle Dogane competente oppure, nei casi previsti, consegna cartacea con supporto informatico.
Chi può richiedere il rimborso
Il beneficio è destinato alle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Possono accedere al rimborso le imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori per conto terzi, le aziende che effettuano trasporto in conto proprio con la relativa licenza e gli operatori stabiliti negli altri Paesi dell’Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria.
L’agevolazione riguarda anche alcuni servizi di trasporto passeggeri, mentre restano esclusi i veicoli Euro 4 o inferiori, oltre ai mezzi sotto le 7,5 tonnellate destinati al trasporto merci.
Attenzione ai diversi periodi del trimestre
Uno degli aspetti più delicati della domanda riguarda la corretta suddivisione dei consumi. Durante il secondo trimestre 2026, infatti, le aliquote del rimborso sono cambiate più volte.
Per il gasolio tradizionale e l’HVO non certificato, il recupero è pari a:
- 69,68 euro ogni 1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio;
- 169,68 euro ogni 1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno;
- 219,68 euro ogni 1.000 litri per il gasolio utilizzato dal 7 al 30 giugno;
- 214,18 euro ogni 1.000 litri nello stesso periodo se si tratta di HVO non certificato.
Per l’HVO certificato il trimestre è suddiviso in ulteriori fasce temporali, ciascuna con un proprio importo e un diverso quadro della dichiarazione. Per questo motivo è fondamentale attribuire correttamente ogni rifornimento al periodo di riferimento, evitando errori che potrebbero incidere sull’importo spettante.
Documentazione da controllare
Prima dell’invio è consigliabile verificare con attenzione tutta la documentazione.
Le fatture devono riportare correttamente i rifornimenti effettuati e, nel caso di acquisti presso distributori stradali, la fattura elettronica deve indicare la targa del veicolo rifornito, elemento indispensabile per collegare il consumo al mezzo ammesso all’agevolazione.
Per gli impianti privati è importante controllare anche l’e-DAS, il documento che consente di individuare il periodo di riferimento del carburante e la relativa aliquota.
È inoltre opportuno verificare la corrispondenza tra litri acquistati, chilometri percorsi, classe ambientale dei mezzi e corretta compilazione dei quadri dichiarativi.
Credito compensabile con F24
Il credito riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740, oppure richiesto come rimborso in denaro.
La scelta deve essere effettuata direttamente nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane.
Da ottobre cambiano le regole
La nota dell’ADM anticipa anche una novità importante.
Dal 1° ottobre 2026, le domande che prevedono l’utilizzo del credito in compensazione dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I.. Non sarà quindi più possibile utilizzare la PEC o la modalità cartacea per queste richieste.
Nello stesso momento si ridurranno anche i tempi del silenzio-assenso, che passeranno da 60 a 30 giorni, rendendo ancora più importante arrivare preparati alle nuove modalità operative.
Cosa fare entro il 31 luglio
Per evitare ritardi o contestazioni è consigliabile effettuare un controllo completo della documentazione prima dell’invio della domanda.
Verificare fatture, targhe, consumi, chilometri percorsi, classe ambientale dei veicoli e corretta ripartizione dei rifornimenti nei diversi periodi del trimestre permette di compilare la dichiarazione in modo corretto e ottenere il rimborso spettante senza inutili complicazioni.