C’è movimento nel mondo dell’autotrasporto. Dopo settimane di incertezze e interpretazioni contrastanti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto per fare chiarezza sulla nuova norma che regola i tempi di carico e scarico delle merci, introdotta con l’articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73. Con la circolare n.13485, appena diffusa, il Mit risponde alle numerose segnalazioni arrivate da committenti e autotrasportatori, spiegando che la disposizione ha l’obiettivo di introdurre un sistema uniforme e stabile, capace di garantire continuità ed efficienza al servizio di autotrasporto.
Il Ministero ricorda che la norma stabilisce una disciplina dettagliata dei tempi di attesa e dei relativi indennizzi. In particolare, il periodo di franchigia connesso all’attesa, valido sia per il carico sia per lo scarico delle merci, è fissato in novanta minuti. Superata questa soglia, scatta l’obbligo di corrispondere al vettore un indennizzo pari a cento euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Lo stesso importo è dovuto anche nel caso in cui vengano superati i tempi contrattuali previsti per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o di scarico, senza ulteriori periodi di franchigia. Ciò significa che, anche in caso di ritardo inferiore all’ora, l’indennizzo è comunque dovuto integralmente. L’unica eccezione riguarda i casi in cui il ritardo sia imputabile al vettore stesso: in tal circostanza, il pagamento non è dovuto.
La circolare mette inoltre in evidenza un aspetto centrale della disciplina: nella franchigia dei novanta minuti non rientrano i tempi effettivi di carico e scarico, e non sono previsti ulteriori margini di tolleranza per il superamento dei tempi stabiliti contrattualmente. La linea interpretativa del Mit, dunque, non lascia spazio a zone grigie e chiarisce definitivamente che l’indennizzo di cento euro si applica anche ai ritardi minimi, offrendo così un riferimento certo a entrambe le parti del contratto.
Un altro passaggio importante riguarda la forma del contratto di trasporto. Il Mit ricorda che il decreto legislativo 286 del 2005 si fonda sul principio del “favor” verso il contratto scritto, e ribadisce quanto sia fondamentale fornire al vettore tutte le informazioni necessarie sul luogo, l’orario e le modalità di carico e scarico. È su questo piano che si gioca gran parte della certezza operativa: sapere esattamente dove e quando effettuare le operazioni consente di evitare incomprensioni e di gestire meglio eventuali ritardi o contestazioni. Inoltre, la nuova disciplina non richiama più la possibilità di deroghe pattizie, prevista invece nella normativa precedente. Le regole, quindi, valgono per tutti in modo uniforme, senza accordi individuali che possano modificarne la portata.
Il Mit sottolinea anche l’importanza della tracciabilità digitale. Oggi il vettore può dimostrare l’orario d’arrivo attraverso strumenti tecnologici, e questo rappresenta un passo avanti in termini di trasparenza e tutela reciproca. Allo stesso tempo, il Ministero raccomanda di indicare in modo chiaro chi siano i responsabili effettivi del carico e dello scarico, così da evitare dubbi sulle responsabilità in caso di ritardi e sul diritto di rivalsa. Viene inoltre suggerito di specificare cosa si intende per “cause di forza maggiore”, anche perché la norma fa riferimento diretto alle responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, in relazione alla sicurezza della circolazione e alla tutela sociale.
Nel frattempo, mentre la circolare ministeriale raggiungeva le associazioni di categoria, due comunicazioni firmate da Msc Italia e Medlog hanno animato ulteriormente il dibattito. Le società, rispettivamente agente generale e impresa di trasporto terrestre della compagnia di navigazione Msc, hanno annunciato nuove regole operative per i tempi di carico e scarico, in vigore dal 10 novembre. Nello specifico, per i trasporti “Round Trip” da e per i porti di Genova, La Spezia e Livorno, il tempo complessivo per effettuare ciascuna operazione sarà di 180 minuti, mentre per i trasporti da e per altri porti, o per i servizi “One Way” e intermodali, il tempo massimo scenderà a 120 minuti.
Le novità non si fermano qui. A partire dal primo dicembre, Msc prevede un adeguamento verso l’alto delle cosiddette “Port Fee”, o “congestion fee”: per Genova e La Spezia l’importo sarà di 108 euro a viaggio, mentre per Livorno e Venezia sarà di 78 euro. Contestualmente, vengono aggiornate anche altre voci tariffarie, come i valori di multistop, la sosta notturna e le addizionali per i trasporti Adr e Cer: due soste costeranno 80 euro, tre 95, e per ogni fermata successiva si salirà a 115 euro; la sosta notturna avrà un costo di 450 euro, mentre per i trasporti Adr/Cer sarà previsto un supplemento di 150 euro.
Com’era prevedibile, le associazioni degli spedizionieri hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei costi che inevitabilmente ricadranno sulla filiera, soprattutto considerando che le scelte di Msc spesso vengono imitate anche da altri vettori marittimi. Tuttavia, al di là delle polemiche, la nuova disciplina sui tempi di carico e scarico sembra già produrre un effetto concreto: una maggiore attenzione alla pianificazione, alla comunicazione tra le parti e, in ultima analisi, a una migliore efficienza complessiva del sistema logistico.
Forse è presto per parlare di rivoluzione, ma un primo passo verso un autotrasporto più ordinato, prevedibile e trasparente è stato certamente compiuto.